Sez. 1, Sentenza n. 599 del 30/01/1986 (Rv. 444173 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DEFINIZIONE DELLE PENDENZE NON CONSENTITE DAL PROVVEDIMENTO DI CONDONO - ANNULLAMENTO DEL CONDONO - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DEFINIZIONE DELLE PENDENZE NON CONSENTITE DAL PROVVEDIMENTO DI CONDONO - ANNULLAMENTO DEL CONDONO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel sistema del cosiddetto condono tributario di cui al d.l. n. 660 del 1973 conv. In legge n. 823 del 1973, la definizione delle pendenze, secondo parametri e criteri prefissati, non è assimilabile alla transazione e produce effetti estintivi del giudizio pendente non riconducibili al regime degli artt. 306 - 310 cod. proc. civ. pertanto essa, oltreché impugnabile dal contribuente, è "modificabile" dall'amministrazione: nel senso non solo della possibile correzione quantitativa dell'imposta definita, ma anche dell'eventuale annullamento del condono, con ripristino della sottostante controversia, ove la relativa definizione risulti non consentita dalla citata normativa del 1973. (V 3936/84, mass n 435900; (V 4279/80, mass n 408143; (V 81/78, mass n 389369).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1969, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 10, Legge 19/12/1973 num. 823 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)