Sez. 1, Sentenza n. 2728 del 09/03/1995 (Rv. 491005 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - IN GENERE | Condizioni per l'affidamento e il mantenimento della prole - Disciplina ex art. 155 cod. civ. - Applicabilità - Disposizioni ex art. 155 cod. civ. - Applicabilità - Disposizioni del codice di rito sulla revisione delle condizioni della separazione - Applicabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - IN GENERE
Le condizioni per l'affidamento ed il mantenimento della prole, a seguito di nullità del matrimonio concordatario pronunciata da tribunale ecclesiastico e delibata in Italia, sono disciplinate dall'art. 155 cod. civ., atteso che l'art. 18 della legge 27 maggio 1929 n. 847 - tuttora in vigore, anche a seguito dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato lateranense - dichiara applicabili le norme sul matrimonio putativo del codice civile anche nei casi in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico. Detto richiamo, peraltro, comporta l'applicabilità non solo della disciplina sostanziale, ma anche di quella processuale ad essa sottesa e quindi anche la possibilità di ricorrere alle disposizioni sulla revisione delle condizioni della separazione contenute nel codice di rito negli articoli 710 e seguenti, a nulla rilevando, poi, che in occasione dell'eventuale giudizio di separazione, non sia stato adottato alcun provvedimento circa il mantenimento della prole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 128, Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)