Sez. 3, Sentenza n. 15165 del 06/08/2004 (Rv. 576151 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio in pendenza del giudizio di separazione personale - Provvedimenti provvisori relativi al mantenimento dei figli - Perdita di efficacia - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
Qualora, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, venga resa esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, cessa la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, ma non viene meno il provvedimento presidenziale adottato in precedenza dal giudice della separazione ex art. 708 cod.proc.civ. relativo al contributo al mantenimento dei figli, che conserva la sua efficacia finché non viene sostituito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)