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Sez. 1, Sentenza n. 399 del 13/01/2010 (Rv. 611571 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Assegno in favore del coniuge - Pendenza del giudizio - Passaggio in giudicato della sentenza che rende esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Conseguenze - Cessazione del vincolo coniugale - Cessazione del potere dovere del giudice di statuire sull'assegno - Giudicato sopravvenuto alla sentenza di appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611571-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità canonica del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venir meno il vincolo coniugale, e quindi anche il potere-dovere del giudice di statuire in ordine all'assegno di mantenimento, trovando applicazione la disciplina del matrimonio putativo di cui agli artt. 128, 129 e 129 - bis cod. civ. (richiamati dall'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847) con la conseguenza che, qualora il giudicato sia intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza d'appello, è inammissibile il ricorso per cassazione, restando travolte le decisioni adottate in argomento nei precedenti gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)