Sez. 3, Sentenza n. 3950 del 12/09/1977 (Rv. 387648 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO - PROCEDIMENTO - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - CONSEGUENZE IN IPOTESI DI ESECUZIONE FORZATA MOBILIARE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO - PROCEDIMENTO - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - CONSEGUENZE IN IPOTESI DI ESECUZIONE FORZATA MOBILIARE.*
Anche le opposizioni all'esecuzione forzata di un credito di lavoro, promossa dopo l'inizio dell'esecuzione medesima appartengono, a norma dell'art 618'bis cod proc civ, alla Competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro. Pertanto, trattandosi di esecuzione forzata mobiliare, il pretore ricevuto l'atto di opposizione, nella qualita di giudice dell'esecuzione, a norma degli artt 615, secondo comma e 616 cod proc civ, deve trattenere e decidere la causa, ove ricorra la sua Competenza quale giudice del lavoro a norma dell'art 413 cod proc civ. (V 4210/75, mass n 378563).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)