Sez. 2, Sentenza n. 12713 del 03/05/1978 Ud. (dep. 19/10/1978) Rv. 140230 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI VALUTARE TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI E TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO NEL CASO DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI VALUTARE TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI E TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO NEL CASO DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE.*
Il principio secondo cui il giudice di merito non e obbligato a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni delle parti, ma e tenuto ad indicare i soli elementi su cui fonda il suo convincimento (ritenendosi disattesi per implicito gli altri) non puo trovare applicazione nel caso di sentenza di assoluzione con formula dubitativa, tanto piu quando l'attenzione del giudice sia stata richiamata sulla Rilevanza di determinati elementi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)