Sez. 2, Sentenza n. 12112 del 13/11/1991 (Rv. 474609 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Notificazione dell'impugnazione - In cause inscindibili | Rinnovazione della notificazione nulla - Obbligatorietà.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Notificazione dell'impugnazione - In cause inscindibili
La rinnovazione della notifica dell'atto d'impugnazione, che risulti affetta da nullità (non inesistenza), ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve essere disposta anche quando si tratti di notifica effettuata in ottemperanza ad ordine di integrazione del contraddittorio impartito a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dato che le due citate disposizioni operano su piani autonomi, e che, ai fini di quella rinnovazione, la notifica in sede di integrazione va considerata equivalente alla notifica dell'originario atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)