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Sez. 2, Sentenza n. 8122 del 27/07/1999 (Rv. 528990 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio - Rinnovazione della notifica ex art. 292 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528990-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In caso di notifica dell'atto di impugnazione nullo (ma non inesistente), ne deve essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. anche quando si tratti di notifica effettuata in ottemperanza a ordine di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., atteso che le due citate disposizioni operano su piani autonomi e che, ai fini della rinnovazione, la notifica in sede di integrazione va considerata equivalente alla notifica dell'originario atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)