Sez. 2, Ordinanza n. 13920 del 23/07/2004 (Rv. 574952 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione nel termine - Violazione delle norme relative alla notificazione - Rinnovazione della notificazione nulla - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
In tema di integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. ed ai fini della rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., la relativa notifica va considerata equivalente alla notifica dell'originario atto introduttivo, poiché le disposizioni dei suddetti articoli operano su piani autonomi. Ne consegue che non può dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di notifica nulla (ma non inesistente) effettuata in ottemperanza a ordine di integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)