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Sez. L, Sentenza n. 11376 del 02/11/1995 (Rv. 494493 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - OMISSIONE O RITARDO NEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI O PREMI | Responsabilità del singolo socio di una società di fatto - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494493-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - OMISSIONE O RITARDO NEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI O PREMI

In ipotesi di illeciti amministrativi compiuti nell'interesse di una società di fatto, il principio, sancito dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che il socia possa, solo in quanto tale, rispondere di una violazione costituita da un comportamento positivo a lui non riferibile neppure a titolo di concorso (ideale o materiale); mentre nel caso di illecito costituito da un'omissione, come l'evasione dell'obbligo contributivo, la mera qualità di socio è invece sufficiente, ai sensi dell'art. 2266, secondo comma, cod. civ., per l'affermazione della responsabilità, salva, ai sensi dell'art. 2297 cod. civ., la prova di un patto sociale (conosciuto dai terzi) in tema di attribuzione dei poteri di rappresentanza solo ad un determinato socio o di limitazione degli stessi poteri, e, cioè salva, nel caso di omissione contributiva, la prova della preposizione di un determinato soggetto alla gestione del personale e all'adempimento degli obblighi conseguenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2297, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)