diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2037 del 23/02/1995 (Rv. 490654 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Soci di società di fatto - Inclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490654-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In una società di fatto l'amministrazione, salvo patto contrario, spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Conseguentemente, in difetto di accordi in senso diverso, ognuno di essi ha l'obbligo di legge di versare i contributi previdenziali e, in caso di omissione, è assoggettabile alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2297, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)