Sez. 6, Sentenza n. 18172 del 04/11/2002 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 226032 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Applicabilità in sede esecutiva - Eccezionalità - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive l'art. 671, comma 3 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, fondata sull'intervenuta riabilitazione in ordine a condanne pregresse per le quali era stato concesso il predetto beneficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671 com. 3, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 178
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)