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Sez. L, Sentenza n. 876 del 01/02/1988 (Rv. 457261 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE QUALIFICHE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN TALE CATEGORIA - DIRITTO AL CONFERIMENTO DI UN GRADO SUPERIORE ASSEGNATO AD ALTRO PRESTATORE SVOLGENTE LE STESSE MANSIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457261-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE QUALIFICHE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN TALE CATEGORIA - DIRITTO AL CONFERIMENTO DI UN GRADO SUPERIORE ASSEGNATO AD ALTRO PRESTATORE SVOLGENTE LE STESSE MANSIONI - ESCLUSIONE.*

Qualora un accordo aziendale preveda un'equivalenza di mansioni nello ambito di una determinata categoria, nel senso che le medesime sono indifferentemente assegnate a prescindere dal grado che, nella stessa categoria, riveste il prestatore di lavoro (cosiddetta mobilità verticale nella categoria), il lavoratore che sia inquadrato in tale categoria non ha diritto, a norma dell'art. 2103 cod. civ., al conferimento di un grado superiore per il fatto di essere stato assegnato a mansioni normalmente affidate a personale avente grado superiore, dal momento che, se al grado non sono collegate specifiche mansioni, non è possibile da queste risalire a quello. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - facendo applicazione dell'ordinamento interno del Banco di Napoli - aveva riconosciuto la qualifica di Vice-direttore ad un dipendente con qualifica di funzionario di settimo grado, anche se l'ordinamento suddetto prevedeva per entrambe le qualifiche, l'espletamento delle stesse mansioni). (V 603/84, mass n 432846).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)