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Sez. L, Sentenza n. 5971 del 08/07/1987 (Rv. 454347 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DEL LAVORATORE AVVIATO - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO VIOLATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454347-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DEL LAVORATORE AVVIATO - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO VIOLATO - INAMMISSIBILITÀ.*

L'avviamento al lavoro del prestatore d'opera nelle forme del collocamento ordinario fa sorgere, in testa al datore di lavoro che ne abbia fatto richiesta (anche numerica), l'Obbligo legale di assumere il lavoratore avviato, come può desumersi dal disposto dell'art. 15 legge 29 aprile 1949 n. 264 che prevede un'ipotesi di esonero dall'Obbligo suddetto (stabilendo che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione di lavoratori già da lui stesso precedentemente licenziati per giusta causa). Pertanto, ove il datore di lavoro rifiuti di assumere il lavoratore avviato - a prescindere dall'esistenza, o meno, di un motivo illecito che non è idoneo a mutare il sistema sanzionatorio dell'inadempimento - sorge a suo carico una responsabilità contrattuale (e non già precontrattuale) a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell'art. 1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avviato avrebbe percepito in caso di assunzione e per l'intero periodo dell'inadempimento dell'Obbligo di assunzione, salva la prova - della quale è onerato il datore di lavoro inadempiente - di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ.. per il detto Obbligo non è invece possibile l'esecuzione in Forma specifica ex art. 2932 cod. civ. mediante una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro, essendo rimessa all'autonomia contrattuale la Determinazione di elementi essenziali, quali le mansioni e la qualifica. (V 2586/86, mass n 445671).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 2932, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 1, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)