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Sez. L, Sentenza n. 2586 del 12/04/1986 (Rv. 445671 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AVVIAMENTO AL LAVORO DELL'INVALIDO - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445671-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AVVIAMENTO AL LAVORO DELL'INVALIDO - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'inosservanza dell'Obbligo legale a contrarre derivante dallo avviamento al lavoro del "prestatore d'opera avviato con collocamento ordinario a norma della legge n. 264 del 1969" determina a carico del datore di lavoro inadempiente responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 cod.civ.. quest'ultimo, tuttavia, può escludere detta responsabilità non solo provando la non imputabilità della causa d'inadempimento o di ritardo, ma anche l'errore se questo non derivi da fattori puramente soggettivi ed appaia scusabile alla stregua del criterio della ordinaria diligenza nell'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1176 cod. civ.. (nella specie, i giudici del merito avevano escluso che il datore di lavoro fosse tenuto al risarcimento del danno in favore del lavoratore avviato e non assunto sulla base di un accertamento di inidoneità del sanitario di fiducia del datore di lavoro, che non aveva tenuto conto di alcune peculiarità fisiche del lavoratore, la cui omessa valutazione non comportava un difetto di diligenza. La suprema Corte ha confermato tale decisione enunciando il principio che precede). (V 4236/83, mass n 429168).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)