Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007 (Rv. 600561 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | Contestazione del rapporto assicurativo - Onere della prova a carico del danneggiato - Sussistenza - Prova dell'esistenza del contrassegno - Sufficienza - Targa di prova - Utilizzo - Avvenuto uso in violazione di legge - Irrilevanza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l'esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell'assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso di targa di prova è sufficiente accertarne l'avvenuto utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l' eventuale suo uso in violazione di legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1970 num. 973 art. 9, Legge 24/11/1970 num. 973 art. 17, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)