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Sez. L - , Sentenza n. 13383 del 26/05/2017 (Rv. 644519 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Insussistenza del fatto contestato - Art. 18 st.lav. come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012 - Nozione - Fatto privo del carattere dell'illiceità - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644519-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

L’“insussistenza del fatto contestato”, di cui all’art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende sia l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, nondimeno non presenti profili di illiceità, sicché, in tale ipotesi, si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva reintegrato il lavoratore licenziato per aver arrecato, nel difendersi da una contestazione disciplinare, nocumento all’onore, alla reputazione ed all’immagine del suo superiore, ritenendo tali condotte prive del carattere dell’illiceità).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)