Sez. 2, Sentenza n. 5438 del 13/12/1977 (Rv. 389096 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - EDIFICIO COSTRUITO IN CEMENTO ARMATO - PANNELLI IN MURATURA CONCORRENTI A FORMARE I MURI PERIMETRALI - MURI MAESTRI - CONFIGURABILITA - PRESUNZIONE LEGALE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - EDIFICIO COSTRUITO IN CEMENTO ARMATO - PANNELLI IN MURATURA CONCORRENTI A FORMARE I MURI PERIMETRALI - MURI MAESTRI - CONFIGURABILITA - PRESUNZIONE LEGALE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA.*
L'espressione 'muro maestrò contenuta nell'art 1117 cod civ non va riferita solamente all'intelaiatura di pilastri e di architravi che costituisce l'ossatura dell'edificio costruito in cemento armato, ma anche ai pannelli in muratura di mattoni o di altro materiale che riempiono all'esterno i vani e compongono l'insieme dell'edificio, che, senza di essi, sarebbe un vuoto scheletro privo di funzionalita pratica. Le predette murature, concorrendo a formare i muri perimetrali, non servono solo a delimitare i singoli appartamenti, ma costituiscono parte organica ed essenziale dello intero fabbricato condominiale, del quale completano la struttura e la linea architettonica, onde vale anche per esse la presunzione legale di comunione. (Conf 1186/71, mass n 351320).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)