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Sez. 5, Sentenza n. 15673 del 12/08/2004 (Rv. 575519 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575519-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

Nel giudizio di legittimità non può essere proposto nessun motivo, né di fatto né di diritto, che comporti l'allargamento della materia del contendere - con la modificazione delle azioni o delle eccezioni già proposte, o con la deduzione di nuove azioni o eccezioni -, oppure che presupponga l'accertamento di nuovi elementi di fatto, ulteriori rispetto a quelli già dedotti nelle fasi di merito, oppure ancora che sia oggetto di una preclusione specifica derivante da un giudicato interno. Possono sempre essere proposti, invece, nuovi profili e nuove argomentazioni di diritto a sostegno delle azioni o delle eccezioni già precedentemente dedotte in causa, a condizione che non presuppongano l'accertamento di nuovi elementi di fatto rispetto a quelli già acquisiti alla materia del contendere (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il motivo del ricorso per cassazione dell'amministrazione finanziaria, con il quale veniva proposto il problema dell'applicabilità al caso di specie delle norme di direttive comunitarie invocate dal contribuente, dopo che l'amministrazione, nei gradi di merito, aveva eccepito, in linea generale, l'immediata applicabilità delle direttive stesse nell'ordinamento interno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)