Sez. L, Sentenza n. 618 del 01/02/1989 (Rv. 461694 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - DEROGA AI CRITERI EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 AD OPERA DI UN ACCORDO SUCCESSIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLO ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 IN RAPPORTO AL CRITERIO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EX ACCORDO DEL 1950.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - DEROGA AI CRITERI EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 AD OPERA DI UN ACCORDO SUCCESSIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLO ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 IN RAPPORTO AL CRITERIO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EX ACCORDO DEL 1950.*
In tema di licenziamento collettivo, i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare stabiliti dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, recepito con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019 emanato in applicazione della legge 14 luglio 1959 n. 741, possono - ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, di tale legge - essere derogati da un accordo successivo solo in quanto questo preveda condizioni più favorevoli per i lavoratori. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che la disciplina dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965, riferentesi ai criteri delle esigenze tecniche e produttive, dell'anzianità di servizio e dei carichi di famiglia - non concretasse per i lavoratori una situazione più favorevole di quella derivante dall'applicazione del criterio della situazione economica, contemplato dall'accordo interconfederale del 1950, di cui in conseguenza legittimamente si era fatta applicazione insieme agli altri per l'individuazione dei lavoratori da licenziare).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)