Sez. L, Sentenza n. 327 del 16/01/1996 (Rv. 495450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Applicazione dei criteri ex accordo interconfederale del 1965 - Criterio delle esigenze tecnico-produttive - Prevalenza - Ammissibilità - Limiti - Criteri dei "carichi di famiglia" ex accordo del 1965 e della "situazione economica" ex accordo del 1950 esteso erga omnes - Disciplina di maggior favore ex art. 7 legge n. 741 del 1959 - Giudizio di fatto spettante al giudice di merito - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In occasione di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, nella scelta dei lavoratori da licenziare vanno seguiti i tre criteri, previsti dall'accordo interconfederale in materia, relativi alle esigenze tecnico-produttive, ai carichi di famiglia e all'anzianità, che vanno applicati congiuntamente, con la facoltà tuttavia per il datore di lavoro di privilegiare il criterio delle esigenze tecnico-produttive, che è il più coerente con il fine di consentire all'azienda di rimanere sul mercato, nei limiti in cui tale coerenza sia ravvisabile in concreto. Peraltro il giudice di merito, se del caso, deve accertare - ai sensi dell'art. 7 della legge 14 luglio 1959 n. 741 - se l'accordo interconfederale del 1965 sia o meno più favorevole a quello del 1950 - la cui efficacia è stata estesa erga omnes con d.P.R. n. 1019 del 1960 - nella parte in cui ha sostituito il criterio dei carichi di famiglia a quello, previsto dal precedente accordo, della "situazione economica". (Nella specie - relativa a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge 23 luglio 1971 n. 223 - il datore di lavoro aveva attuato i licenziamenti nell'ambito dei lavoratori addetti ai reparti interessati alla riduzione di personale e il giudice di merito aveva convalidato la preminenza data a tale criterio rilevando che la scelta per qualifiche contrattuali avrebbe inciso in maniera non coerente con il nuovo organigramma. La S.C. non ha ritenuto congrua tale motivazione nella misura in cui non erano state prese in esame le deduzioni dei ricorrenti che avevano dedotto l'esistenza in altri reparti di lavoratori aventi identica professionalità e ha annullato la sentenza impugnata anche perché, in riferimento alla posizione di ricorrenti che, celibi o nubili, avevano dedotto di trovarsi in posizione economica deteriore rispetto a coniugati con altro lavoratore, il giudice di merito non aveva compiuto la suindicata comparazione tra le clausole dei due successivi accordi interconfederali).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)