Sez. 2, Sentenza n. 109 del 24/01/1962 (Rv. 250178 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - COSTITUZIONE DI SERVITU A FAVORE DI EDIFICIO FUTURO - NATURA OBBLIGATORIA - DEL DIRITTO AVENTE AD OGGETTO IL DIVIETO DI COSTRUZIONI SUL FONDO VICINO - GIUDIZIO DI NUOVA OPERA - INAMMISSIBILITA - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - PRECLUSIONE - TUTELA DEL DIRITTO NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - COSTITUZIONE DI SERVITU A FAVORE DI EDIFICIO FUTURO - NATURA OBBLIGATORIA - DEL DIRITTO AVENTE AD OGGETTO IL DIVIETO DI COSTRUZIONI SUL FONDO VICINO - GIUDIZIO DI NUOVA OPERA - INAMMISSIBILITA - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - PRECLUSIONE - TUTELA DEL DIRITTO NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO.*
Qualora il titolare di un diritto di servitu a favore di un edificio da costruire, al pari di qualsiasi titolare di un diritto obbligatorio che importi il divieto di determinate opere nell'altrui fondo, proponga denunzia per una nuova opera intrapresa su tale fondo, non possono essere emessi i provvedimenti cautelari indicati nell'art 1171 cod civ giacche, a norma di detto articolo, tali provvedimenti possono essere richiesti soltanto dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore. La domanda dovra, peraltro trovare ingresso ed essere esaminata nel giudizio di merito (non possessorio) che segue al procedimento cautelare irritualmente istituito (salva la convertibilita di questo nel particolare procedimento disciplinato dall'art 700 cod proc civ), poiche tale giudizio, al quale non si applicano le speciali condizioni di legittimazione stabilite nell'art 1171 cod civ esclusivamente per il procedimento cautelare, a un normale giudizio di cognizione persino quanto alla Competenza (art 689 ultimo comma cod proc civ) ed in esso l'attore puo invocare la tutela giurisdizionale del proprio diritto, qualunque ne sia la natura, personale o reale. (V 737/61, 3458/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)