Sez. 2, Sentenza n. 3691 del 28/05/1983 (Rv. 428588 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI RINUNCIA - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - AUTONOMIA TRA FASE CAUTELARE E FASE DI MERITO - DOMANDE NUOVE PROPOSTE NELLA FASE DI MERITO - CHIAMATA DI TERZO IN GARANZIA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI RINUNCIA - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - AUTONOMIA TRA FASE CAUTELARE E FASE DI MERITO - DOMANDE NUOVE PROPOSTE NELLA FASE DI MERITO - CHIAMATA DI TERZO IN GARANZIA - AMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento di denuncia di nuova opera fase cautelare e fase di merito sono autonome, sicché in quest'ultima, a cognizione ordinaria, sono ammissibili domande nuove, anche afferenti a diritti personali ed anche proposte nei confronti di nuovi soggetti, compresa, in particolare, la chiamata di terzo in garanzia. (V 2324/77, mass n 386032; (V 109/62, mass n 250178; (V 1291/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)