Sez. 1, Sentenza n. 8022 del 26/06/1992 (Rv. 477947 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - In genere | Procedura fallimentare - Ausiliario - Funzioni si di delegato del curatore sia di coadiutore - Esercizio - Compenso - Liquidazione - Criteri.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - In genere
Il compenso dell'ausiliario della procedura fallimentare, che abbia esercitato sia funzioni di coadiutore, va determinato, in relazioni alle prime, sulla base dei criteri di liquidazione del compenso al curatore (mentre, per le funzioni di mera collaborazione, vanno utilizzati i criteri di liquidazione relativi ai consulenti). Peraltro, ai fini del "quantum", non possono essere applicate "sic et simpliciter" le percentuali previste per il curatore, le quali si riferiscono al complesso dell'attività da questo prestata per l'intera procedura concorsuale, ma deve tenersi conto dell'attività effettivamente svolta dal delegato, dell'importanza della procedura e del tempo impiegato, restando consentito per i singoli atti liquidare compensi al di sotto del limite minimo previsto per il curatore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 32, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 17/04/1987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)