Sez. 1, Sentenza n. 3576 del 25/03/1995 (Rv. 491423 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Domanda principale appartenente alla competenza per materia di un giudice - Domanda subordinata appartenente alla competenza per materia di altro giudice - Ricorso per regolamento di competenza - Necessità di individuare sia il giudice competente sulla domanda principale, sia il giudice competente su quella subordinata - Riassunzione della causa - Davanti al giudice della causa subordinata - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In presenza di contemporanea proposizione di domande principali appartenenti alla competenza per materia di un giudice e di subordinate appartenenti alla competenza per materia di altro giudice, ponendosi, in astratto, su uguale piano, sia l'eventualità di accoglimento della principale (cui segue l'assorbimento della subordinata) sia l'ipotesi inversa, che fa nascere la necessità di decidere sulla subordinata proposta, è necessario, in sede di ricorso per regolamento di competenza, individuare il giudice competente anche nella domanda subordinata. Ne consegue che ove la parte, per assicurare gli effetti sostanziali della domanda, intenda riassumere il processo, azionando anche le domande subordinate, la riassunzione su tali ultime dovrà avvenire davanti al giudice competente, il quale, in tal caso, provvederà alla sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., atteso il rapporto di pregiudizialità tra le due cause (nella specie, trattavasi di domanda diretta, previo accertamento e declaratoria di nullità dell'atto costitutivo di una società in nome collettivo, ad ottenere il riconoscimento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra gli attori ed il convenuto, il quale si assumeva aver realizzato una compagine sociale al solo scopo di utilizzare il lavoro subordinato degli altri e di eludere norme imperative. La S.C., in applicazione del principio di diritto di cui alla massima, ha dichiarato la competenza del pretore, in funzione del giudice del lavoro, per alcune delle domande e la competenza del tribunale per altre).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)