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Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 26/02/1981 (Rv. 411743 - 01)

ACQUE - PUBBLICHE - DANNI - OPERE IDRAULICHE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE DA PARTE DELLA PA IN ATTUAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DI UNA STRADA - ATTI E COMPORTAMENTI ATTINENTI ALLA COSTRUZIONE DI UN PONTE FLUVIALE SERVENTE DETTA STRADA ED ALTERAZIONE CONSEGUENTE DEL REGIME DELLE ACQUE - DOMANDE DI RISARCIMENTO DEI DANNI RISPETTIVAMENTE DERIVATI DALL'OCCUPAZIONE E DAGLI ATTI E COMPORTAMENTI PREDETTI - DEVOLUZIONE DELLA PRIMA DOMANDA AL GIUDICE ORDINARIO - DELLA SECONDA - AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RIUNIONE IN UN UNICO PROCESSO - INAMMISSIBILITA - SOSPENSIONE DELL'UNO O DELL'ALTRO PROCEDIMENTO - IPOTIZZABILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411743-01

ACQUE - PUBBLICHE - DANNI - OPERE IDRAULICHE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE DA PARTE DELLA PA IN ATTUAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DI UNA STRADA - ATTI E COMPORTAMENTI ATTINENTI ALLA COSTRUZIONE DI UN PONTE FLUVIALE SERVENTE DETTA STRADA ED ALTERAZIONE CONSEGUENTE DEL REGIME DELLE ACQUE - DOMANDE DI RISARCIMENTO DEI DANNI RISPETTIVAMENTE DERIVATI DALL'OCCUPAZIONE E DAGLI ATTI E COMPORTAMENTI PREDETTI - DEVOLUZIONE DELLA PRIMA DOMANDA AL GIUDICE ORDINARIO - DELLA SECONDA - AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RIUNIONE IN UN UNICO PROCESSO - INAMMISSIBILITA - SOSPENSIONE DELL'UNO O DELL'ALTRO PROCEDIMENTO - IPOTIZZABILITA.*

La controversia promossa da un privato nei confronti della pubblica amministrazione, per il risarcimento dei danni cagionati dalla illegittima occupazione di un immobile in attuazione di opere di sistemazione di una strada, nonche per il risarcimento dei danni subiti dall'immobile medesimo per Atti e comportamenti attinenti alla costruzione di un ponte fluviale servente detta strada, e per la conseguente alterazione del regime delle acque, spetta alla cognizione del tribunale in Sede ordinaria, quanto alla prima domanda, e del tribunale regionale delle acque pubbliche, quanto alla seconda domanda, tenuto conto che quel ponte, dal punto in cui si distingue dalla strada, costituisce un'opera idraulica, ai sensi ed agli effetti dell'art 140 lettera e del RD 11 dicembre 1933 n 1775, perche influenza il corso di acque pubbliche (tanto se costruito con piloni intermedi, quanto se realizzato con una sola arcata), e che, inoltre, il carattere funzionale della relativa Competenza osta alla riunione delle domande in unico processo, nonostante la connessione soggettiva, salva l'eventuale sospensione dell'uno o dell'altro procedimento, a norma dell'art 295 cod proc civ, per le possibili interferenze derivanti dall'identita del bene danneggiato. (V 4975/78, mass n 394714; (V 2137/76, mass n 380947).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)