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Sez. 1, Ordinanza n. 18634 del 22/09/2005 (Rv. 583864 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Domanda principale di pagamento del conguaglio del prezzo di cessione volontaria dell'immobile "ex" legge n. 865 del 1971 - Competenza per materia della corte d'appello in unico grado - Domanda subordinata di annullamento o risoluzione della cessione - Competenza del tribunale in primo grado - Inderogabilità della competenza di entrambi i giudici - Riassunzione delle cause - Sospensione della causa subordinata - Necessità.
Stato
decisa il 2005-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583864-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Premesso che la competenza per la domanda di pagamento del conguaglio del prezzo di cessione volontaria dell'immobile "ex" legge n. 865 del 1971 appartiene alla corte d'appello in unico grado, mentre competente a conoscere della domanda di annullamento o risoluzione del contratto di cessione è il tribunale, in primo grado, qualora vengano proposte l'una in via principale, e l'altra in via subordinata, trattandosi di domande spettanti alla cognizione di giudici diversamente competenti per materia, le due competenze rimangono ferme, salva restando, dopo la riassunzione delle cause davanti ai due giudici all'esito della pronuncia regolatrice, la necessità che il giudice competente a conoscere della subordinata sospenda il procedimento di sua spettanza.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)