Sez. 5, Sentenza n. 25611 del 01/12/2006 (Rv. 594453 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Vendita di aree lottizzate - Acquisto anteriore di oltre cinque anni alla lottizzazione - Plusvalenza - Modalità di calcolo - Prezzo di acquisto - Riferimento al valore normale del bene nel quinto anno anteriore alla lottizzazione - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la vendita di aree lottizzate, nel caso in cui l'acquisto del bene abbia avuto luogo oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione, il valore normale dell'immobile, da assumere come prezzo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, dev'essere determinato in riferimento al quinto anno anteriore non già alla data della vendita, ma a quella della lottizzazione: l'art. 82, comma secondo, primo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 introduce infatti un criterio di determinazione della plusvalenza che ha carattere speciale rispetto a quello previsto in via generale dalla residua parte della medesima disposizione, e trova fondamento nella presunzione, favorevole al contribuente, che l'incremento di valore del bene si sia prodotto soltanto negli ultimi cinque anni precedenti la lottizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)