Sez. 1, Sentenza n. 10161 del 28/09/1991 (Rv. 474037 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito | Prestazione di garanzia ipotecaria per un debito altrui - Esclusione - Condizioni.
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Agli effetti dell'art. 64 legge fall., è oneroso il contratto di prestazione di garanzia ipotecaria per un debito altrui, qualora il creditore garantito presti corrispettivamente il suo consenso alla proroga del termine di scadenza del debito del terzo suo debitore, atteso che caratteristica essenziale del contratto oneroso è il rapporto corrispettivo di prestazioni economicamente valutabili ancorché le parti riversino il relativo vantaggio (economico) a favore di altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1174, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2821, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)