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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22710 del 20/07/2022 (Rv. 665396 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Giudizio "inter alios" - Pregiudizio "giuridico" per il terzo derivante dal giudicato - Nozione - Rimedi processuali - Opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665396-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO

Il terzo che, per effetto di una sentenza resa "inter alios" e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare, non può proporre un autonomo giudizio per far valere tale diritto, ma deve esercitare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza resa sulla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo di una cessione di quote sociali, in quanto in un altro giudizio, promosso dai convenuti nei confronti del solo figlio dell'attore, con decisione passata in giudicato, era stato accertato che il ricorrente non aveva diritto al pagamento del prezzo delle quote cedute).

Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)