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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5244 del 21/02/2019 (Rv. 652810 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Nozione e natura giuridica - Opposizione di terzo ordinaria - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652810-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)