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Sez. L, Sentenza n. 4659 del 17/07/1981 (Rv. 415363 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - PROROGA LEGALE - INVOCABILITA - CONDIZIONI - SUFFICIENZA DELLA FORZA LAVORATIVA DELL'AFFITTUARIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415363-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - PROROGA LEGALE - INVOCABILITA - CONDIZIONI - SUFFICIENZA DELLA FORZA LAVORATIVA DELL'AFFITTUARIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'ultimo comma dell'art 1 della legge 25 giugno 1949 n 353, sulla proroga dei contratti agrari, l'affittuario che voglia avvalersi della proroga legale deve provare che egli attende personalmente ed abitualmente alla coltivazione del fondo concessogli in affitto e che la forza lavorativa propria e della sua famiglia costituisce almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita di coltivazione del fondo. La valutazione della sufficienza o meno di tale forza lavorativa e affidata all'incensurabile accertamento della Sezione specializzata agraria. (V 990/80, mass n 404425; (Conf 523/80, mass n 403912, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)