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Sez. 3, Sentenza n. 679 del 24/01/1983 (Rv. 425417 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - DEDUZIONE DEL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - DIMOSTRAZIONE SULLA BASE DI UN CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI COLTIVATORI DIRETTI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425417-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - DEDUZIONE DEL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - DIMOSTRAZIONE SULLA BASE DI UN CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI COLTIVATORI DIRETTI - INSUFFICIENZA.*

La qualità di coltivatore diretto di fondo rustico, secondo la previsione degli artt. 1 della legge 25 giugno 1949 n. 353 e 25 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che deve essere dimostrata, in applicazione dei principi generali sull'Onere della prova, dall'affittuario che la invochi per far valere (in via d'Azione od eccezione) il proprio diritto alla proroga legale del rapporto agrario, non può essere di per sè evinta da un certificato d'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti, rilasciato per finalità assistenziali dal servizio per i contributi agricoli unificati, atteso che esso è idoneo a fornire soltanto elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta sul fondo oggetto del suddetto rapporto. (V 4659/81, mass n 415363; (V 2320/80, mass n 406005).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)