Sez. 3, Sentenza n. 7321 del 05/07/1993 (Rv. 483008 - 01)
Società - Fusione - In genere | Fusione o incorporazione - Condizioni - Adempimento delle formalità pubblicitarie ex art. 2504, secondo e terzo comma, cod. civ. - Ricorso per cassazione proposto da una società risultante da fusione - Ammissibilità - Prova del predetto adempimento - Necessità.
Società - Fusione - In genere
Nel caso di fusione (o incorporazione) di società, la nascita del nuovo ente - con la conseguente estinzione delle società fuse (o di quella incorporata) e l'attuazione, a favore della nuova persona giuridica, di una successione universale analoga a quella "mortis causa" - non si produce prima dell'adempimento delle formalità pubblicitarie (concernenti il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione) previste dall'art. 2504, secondo e terzo comma, cod. civ., le quali hanno natura costitutiva. Ne consegue che, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione (ovvero del controricorso) proposto da una società che si assuma risultante dalla fusione o trasformazione di quella che ha partecipato al giudizio di merito, la ricorrente deve fornire la prova, oltre che della redazione del relativo atto pubblico, anche degli adempimenti di cui al secondo e terzo comma del menzionato art. 2504 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)