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Sez. 3, Sentenza n. 3385 del 22/05/1980 (Rv. 407198 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - MANCATA RIMESSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO E DECLARATORIA DELLA NULLITA DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE SU IMMOBILI APPARTENENTI IN COMUNIONE A PIU CORREDI PER INVALIDITA DELLA PROCURA AD UN PROCURATORE EXTRA DISTRICTUM - CASSAZIONE CON RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407198-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - MANCATA RIMESSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO E DECLARATORIA DELLA NULLITA DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE SU IMMOBILI APPARTENENTI IN COMUNIONE A PIU CORREDI PER INVALIDITA DELLA PROCURA AD UN PROCURATORE EXTRA DISTRICTUM - CASSAZIONE CON RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NECESSITA.*

L'opposizione all'esecuzione nell'espropriazione di un bene immobile appartenente in comunione a piu coeredi integra un'ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, per cui l'invalidita di Costituzione, sin dal primo grado del giudizio, di uno degli opponenti, perche assistito da un procuratore extra districtum, importa la necessita dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, con la conseguenza che la sentenza del giudice di appello, che abbia dichiarato la nullita dell'opposizione proposta dall'erede invalidamente costituito, deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado a norma dell'art 383 ultimo comma cod proc civ. (Conf 3869/78, mass n 393447; (Conf 1174/68, mass n 332672).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)