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Sez. 1, Sentenza n. 1174 del 19/04/1968 (Rv. 332672 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - ART. 353 COD.PROC. CIV. - VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1968-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332672-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - ART. 353 COD.PROC. CIV. - VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*

La Corte di Cassazione, allorquando rilevi la violazione da parte del giudice di appello, del precetto di cui all'art. 353 cod. proc. civ., deve rimettere direttamente la causa al primo giudice, ex art. 383 ultimo comma cod. proc. civ., che disciplina virtualmente tutti i casi di C.d. rinvio improprio al giudice di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)