Sez. L, Sentenza n. 6213 del 22/10/1986 (Rv. 448478 - 01)
PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI - SENTENZA DI PRIMO GRADO DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - RIFORMA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - NULLITÀ DELLA SENTENZA.*
PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI - SENTENZA DI PRIMO GRADO DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - RIFORMA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - NULLITÀ DELLA SENTENZA.*
È affetta da nullità la sentenza di secondo grado che - riformando sul punto la pronuncia di primo grado dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario - abbia deciso la causa nel merito, anziché rimetterla al primo giudice; tale vizio è rilevabile d'ufficio in Sede di legittimità e comporta che, cassata la sentenza, la causa debba esser rimessa al primo giudice. (V 3385/80 mass n 407198; (Conf 3949/84, mass n 435922).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)