diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 20068 del 07/10/2015 (Rv. 637478 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Termine di decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Decorrenza.
Stato
decisa il 2015-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637478-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

Il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione del licenziamento, di cui al comma 1, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)