Sez. 5 - , Sentenza n. 7750 del 20/03/2019 (Rv. 653325 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Azienda - Valutazione dell'avviamento - Criteri di cui al d.P.R. n. 460 del 1996 - Abrogazione della relativa norma - UtilizzabilitĂ - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell'avviamento dell'azienda, i criteri di cui al d.P.R. n. 460 del 1996 possono essere utilizzati nonostante l'abrogazione di tale decreto da parte del d.lgs. n. 218 del 1997, atteso che lo stesso non ha previsto un metodo alternativo di determinazione di tale valore, ferma la possibilitĂ per il contribuente di dimostrare un valore inferiore dell'avviamento aziendale rispetto a quello accertato.
Riferimenti normativi: DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)