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Sez. 5, Sentenza n. 613 del 13/01/2006 (Rv. 586405 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Avviamento - Valutazione - Apprezzamento di fatto - Insindacabilità in sede di legittimità - Utilizzazione di criteri relativi ad altre imposte - Ammissibilità - Media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni - Esclusione dell'avviamento per le perdite subite dall'impresa - Configurabilità - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586405-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'art. 51, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, riguardante il controllo dell'ufficio sugli atti aventi ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda costituisce oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune dal sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato. La congruità di tale valutazione può essere desunta anche dall'adozione di criteri indicati dal legislatore per la valutazione dello stesso bene, sia pure nell'ambito di disposizioni non direttamente applicabili all'imposta in questione (nella specie, l'art. 2, comma quarto, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, riguardante l'accertamento con adesione in materia di imposte dirette), trattandosi di criteri che, in quanto avallati dal legislatore, confermano la validità del ragionamento seguito dal giudice di merito. Non può quindi considerarsi illogica la sentenza di merito che abbia riconosciuto l'esistenza di un valore di avviamento in base alla media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni, nonostante il progressivo e costante calo dei ricavi fatto registrare dall'impresa: l'avviamento costituisce infatti una qualità dell'azienda stessa, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un'operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso né dall'esistenza né dall'ammontare di queste.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)