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Sez. 2, Sentenza n. 5972 del 16/04/2012 (Rv. 622288 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Scioglimento della comunione legale - Decorrenza - Passaggio in giudicato della sentenza di separazione - Configurabilità - Appello sui soli capi relativi ad addebito, affidamento dei figli ed assegno di mantenimento - Rilevanza ai fini delle cessazione del regime di comunione legale - Esclusione - Mutamento di indirizzo giurisprudenziale - Applicabilità dei principi in materia di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622288-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

In tema di regime patrimoniale della famiglia, lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica "ex nunc" con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il quale non è impedito dalla proposizione dell'appello con esclusivo riferimento all'addebito, all'affidamento dei figli ed all'assegno di mantenimento, importando esso acquiescenza alla parte autonoma della sentenza sulla separazione. Tale indirizzo interpretativo (inaugurato da Cass. S.U. n. 15279 del 4 dicembre 2001) non vale soltanto per il futuro, in quanto dal mutamento di esegesi sulla scindibilità della pronuncia sulla separazione dal capo riferito all'addebito, non derivano preclusioni o decadenze per la parte, il cui diritto di azione e difesa non è compromesso, onde non è applicabile il principio in tema di "overruling", secondo cui il mutamento della precedente interpretazione della Corte di cassazione su di una norma processuale non opera nei confronti della parte, che in detta interpretazione abbia incolpevolmente confidato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)