diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19447 del 06/10/2005 (Rv. 585684 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Presupposti - Passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - Necessità - Conseguenze - Domanda proposta in precedenza - Pronuncia di improponibilità - Necessità.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585684-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica "ex nunc" soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti - al riguardo - il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, né, a maggior ragione, il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicché risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)