Sez. 3, Sentenza n. 5635 del 15/03/2005 (Rv. 581231 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL | Nesso teleologico o strumentale tra la vendita del bene ed il mutuo, in vista del perseguimento del trasferimento della proprietà del bene al creditore acquirente in caso di mancato adempimento dell'obbligazione di restituzione da parte del debitore - Venditore - Divieto del patto commissorio - Violazione - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL
È nulla, per violazione del divieto del patto commissorio, la convenzione mediante la quale le parti abbiano inteso costituire, con un determinato bene, una garanzia reale in funzione di un mutuo, istituendo un nesso teleologico o strumentale tra la vendita del bene ed il mutuo, in vista del perseguimento di un risultato finale consistente nel trasferimento della proprietà del bene al creditore acquirente in caso di mancato adempimento dell'obbligazione di restituzione da parte del debitore-venditore. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Corte Cass., aveva escluso la violazione del divieto di patto commissorio sul presupposto che, in mancanza della prova della avvenuta erogazione di un mutuo, era venuta meno in radice la configurabilità di un nesso tra tale negozio e la vendita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)