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Sez. 3 - , Sentenza n. 16437 del 21/01/2020 Ud. (dep. 29/05/2020) Rv. 279274 - 01

SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - "Doping" - Delitto di detenzione di sostanze cosiddette "anabolizzanti" - Applicabilità anche alle attività sportive amatoriali - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279274-01

SPORT

Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping"(fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis cod. pen.), non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE, Cod. Pen. art. 586 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)