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Sez. 2, Sentenza n. 43328 del 15/11/2011 Ud. (dep. 24/11/2011) Rv. 251377 - 01

SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - "Doping" - Delitto di commercio clandestino di sostanze cosiddette "anabolizzanti" - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251377-01

SPORT

Per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddette anabolizzanti), previsto dall'art. 9, comma settimo, della l. 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", non è richiesto il dolo specifico, in quanto il commercio clandestino di tali sostanze viene punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente e configura un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)