Sez. 3, Sentenza n. 32249 del 19/04/2024 Ud. (dep. 08/08/2024) Rv. 286733-02
SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Delitto di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti - Nozione di commercio - Individuazione di specifici acquirenti - Necessità - Esclusione.
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In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, il delitto di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, di cui all'art. 586-bis, comma settimo, cod. pen., si configura con la mera immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati o pubblicizzati con specifici accorgimenti, e non presuppone l'individuazione di specifici acquirenti, non essendo richiesto, a fini perfezionativi, la vendita dei medicinali in questione, che costituisce solo un "posterius" rispetto al fatto tipico.
Cod. Pen. art. 586 bis com. 7 CORTE COST., Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)