Sez. 2, Sentenza n. 3735 del 12/08/1977 (Rv. 387401 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL DEBITORE DELL'AVVENUTA ESTINZIONE DEL DEBITO CAMBIARIO IN CONSEGUENZA DELL'EMISSIONE E DEL SUCCESSIVO PAGAMENTO DI ALTRA CAMBIALE IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL DEBITORE DELL'AVVENUTA ESTINZIONE DEL DEBITO CAMBIARIO IN CONSEGUENZA DELL'EMISSIONE E DEL SUCCESSIVO PAGAMENTO DI ALTRA CAMBIALE IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
Il debitore che eccepisca l'Estinzione del debito portato da una cambiale, ancorche priva di efficacia cartolare, ma pur sempre valida come promessa di pagamento (art 1988 cod civ), sostenendo di aver emesso o girato in favore del creditore altra cambiale andata a buon fine, e della quale, pertanto, abbia ottenuto la restituzione, ha l'Onere di provare che il primo titolo sia stato sostituito dal secondo. In difetto di tale dimostrazione, deve ritenersi che le due cambiali rappresentino distinti rapporti obbligatori, con la conseguente inidoneita del possesso dell'una, da parte del debitore, a fornire la prova dell'Estinzione dell'altra. (V 580/75, mass n 373891; (V 91/75, mass n 373255).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 15, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 43, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)