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Sez. 1, Sentenza n. 609 del 17/03/1967 (Rv. 326603 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - ANORMALI - ACCORDO PER IL RILASCIO DA PARTE DI UN DEBITORE DEL FALLITO DI TRATTE A FAVORE DI UN CREDITORE DEL MEDESIMO.*
Stato
decisa il 1967-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326603-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - ANORMALI - ACCORDO PER IL RILASCIO DA PARTE DI UN DEBITORE DEL FALLITO DI TRATTE A FAVORE DI UN CREDITORE DEL MEDESIMO.*

Costituisce pagamento con mezzo anormale ai sensi dell'art. 67 comma primo n.2 legge fallimentare il soddisfacimento di un debito che il fallito abbia procurato attraverso un accordo con un suo debitore, per effetto del quale questo, a tacitazione della propria obbligazione, abbia emesso tratte (andate a buon fine) direttamente a favore del creditore dell'imprenditore fallito.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)