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Sez. 1, Sentenza n. 1383 del 19/12/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 201489 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere | Norma di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646 - Limitazione della sanzione penale alle ipotesi di subappalto e cottimo non autorizzati - Estensione al contratto di semplice fornitura di merci - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201489-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere

Poiché la norma di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646 opera nell'ambito di rilevanza penale con gravi sanzioni e prima che sia accertata la possibile natura mafiosa dei contraenti, il legislatore, proprio in considerazione della natura preventiva di tale tutela che incide, condizionandola fortemente, sulla autonomia negoziale di soggetti che possono anche essere del tutto estranei a qualsiasi situazione di "sospetta mafiosità", ha inteso limitare la sanzione penale solo alle ipotesi di subappalto e cottimo non autorizzati (trattandosi di convenzioni per il loro oggetto comportanti più pericoli ai fini dell'infiltrazione di una possibile impresa mafiosa) senza estenderla anche ad ogni altro contratto, quale quello della semplice fornitura di merci. (Nella specie è stato ritenuto improponibile il collegamento tra l'art. 21 legge n. 646 del 1982 e l'art. 10 legge n.575 del 1965 sia sotto il piano funzionale che strutturale, operando le due norme su piani diversi).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)