Sez. 3, Sentenza n. 6923 del 13/06/1997 Ud. (dep. 14/07/1997) Rv. 208442 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Divieto di subappalto o cottimo senza autorizzazione (art. 21 l. n. 646 del 1982) - "Nolo a caldo" - Nozione - Configurabilità dell'illecito - Fattispecie: sistemazione di micropali e getto di cemento.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In tema di divieto di subappalto senza autorizzazione della P.A., la contravvenzione è configurabile anche nel c.d. "nolo a caldo". Questo è un contratto atipico. assimilabile come disciplina alla locazione di cose mobili o, meglio, alla "locatio operis" oppure al noleggio contemplato dal codice della navigazione ovvero all'appalto di servizi, in base al quale ci si procura il godimento di una macchina con il relativo operatore. Ne deriva che il "nolo a caldo" si configura come un contratto innominato caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di un macchinario, e da una accessoria, rappresentata dall'attività del soggetto addetto. (Nel caso in esame la corte ha ritenuto che la sistemazione in sito di micropali e l'immissione di cemento liquido in essi costituisce un cottimo e non un "nolo a caldo", in quanto dette operazioni sono specialistiche e non sono limitate al funzionamento delle attrezzature particolari.)
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)